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Info catastali
Edifici non accatastati

La recente normativa finalizzata al completo censimento dei fabbricati ha stabilito, tra l'altro, che l'Agenzia del Territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), proceda all'individuazione dei fabbricati non dichiarati in Catasto richiedendo "ai titolari di diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701".
La suddetta normativa prevede, in particolare, che l'Agenzia pubblichi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un comunicato con l'elenco dei Comuni nei quali č stata accertata la presenza di fabbricati o di ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in catasto.
Si specifica che l'identificazione dei fabbricati č avvenuta attraverso un'attivitā di foto-identificazione da immagini territoriali, condotta in collaborazione con AGEA, e successivi processi "automatici" di incrocio con le banche-dati catastali. Trattandosi di elaborazioni massive č possibile che si presentino delle incoerenze nei risultati delle verifiche, con inclusione, in qualche caso, di immobili giā censiti in catasto. Tali incoerenze vanno segnalate inviando l'apposito modulo di segnalazione - pdf (43.83 KB).
Immobili per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralitā

La recente normativa ha stabilito che l'Agenzia del Territorio proceda all'individuazione dei fabbricati giā iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralitā, richiedendo "ai titolari di diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701"
La suddetta normativa prevede, in particolare, che l'Agenzia pubblichi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un comunicato con l'elenco dei Comuni nei quali č stata accertata la presenza di immobili per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralitā.
L'identificazione dei fabbricati č avvenuta attraverso:
* l'incrocio dei soggetti intestatari in catasto, con le basi dati relative alla iscrizione al Registro delle imprese (per gli immobili ad uso abitativo, il requisito č previsto dal comma 37 dell'art. 2 del DL 3/10/2006 n. 262, convertito - con modificazioni - in legge 24 novembre 2006, n. 286);
* l'esclusione automatica di immobili a presunto uso non abitativo.